Trib. Bari Sez. spec. p.i.i. – barilive.it/barilive vs. barlettalife.it/altamuralife.it - Domain name, marchi, concorrenza sleale,…
IL TRIBUNALE DI ROMA CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DELL’UTILIZZO DI UN NOME A DOMINIO PER CONDIVIDERE I COMMENTI SU UN BLOG
Il 26 febbraio 2018, “IS.I.A.MED.“, l’Istituto Italiano per l’Asia e il Mediterraneo, ha avviato un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di Roma volto ad accertare l’esclusività dei diritti di proprietà intellettuale sul marchio e sul nome a dominio “www.isiamed.com”, basato sulla presunta mancanza di legittimità dell’uso e sull’utilizzo speculativo del suddetto nome di dominio.
L’istanza volta ad ottenere un provvedimento cautelare, prevista ai sensi dell’articolo 700 del c.p.c, si fondava anche sul presunto uso sleale del nome di dominio “www.isiamed.com“ da parte del sig. Aldo Prinzi, difeso dallo studio legale Weblegal e dallo studio legale Lisi, al quale è stato addebitato, come unico scopo, quello di screditare l’immagine di “IS.I.A.MED”.
Con ordinanza datata 17 aprile 2018, il Tribunale di Roma, XVII sezione civile, ha respinto le richieste del ricorrente, ritenendo non esserci alcun pericolo di grave e irreparabile pregiudizio o danno, tale da giustificare un provvedimento cautelare (il c.d “periculum in mora“).
In particolare, il Tribunale di Roma ha dichiarato la legittimità della condotta del sig. Prinzi e l’assenza di qualsiasi natura diffamatoria della documentazione pubblicata sul sito web del Resistente.
Contro la suddetta ordinanza, IS.I.A.MED., il 4 maggio u.s., ha presentato reclamo al fine di (i) contestare la decisione emessa dal Tribunale di Roma con l’ordinanza di cui sopra, e (ii) provare i danni e i pregiudizi derivanti dalla condotta di Prinzi, lesivi e dannosi per I.SI.A.MED.
Con nuova ordinanza datata 22 giugno u.s., il Collegio del Tribunale di Roma ha ritenuto l’appello presentato da I.SI.A.MED. totalmente infondato (i) precisando che I.SI.A.MED ha modificato il thema decidendum, eliminando l’iniziale accusa di diffamazione ed introducendo nuovi argomenti (come il danno ai diritti personali legali di I.SI.A.MED.) e conseguentemente, (ii) considerando tale richiesta come totalmente priva di fondamento.
Come evidenziato durante l’udienza tenutasi a Roma, I.SI.A.MED non ha fornito alcuna prova circa i pregiudizi derivanti dalla condotta del Sig. Prinzi, il quale ha semplicemente raccolto le informazioni sul web relative al finanziamento concesso a I.SI.A.MED. senza alcuna violazione dei marchi o dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti personali legali legati al marchio I.SI.A.MED.
L’ordinanza del Tribunale di Roma è molto importante e innovativa, trattandosi di un caso pionieristico volto a proteggere il diritto alla libertà di opinione e di espressione del privato cittadino contro l’interesse commerciale di una determinata impresa. Anche la nuova ordinanza, pertanto, ha confermato che il web potrebbe rappresentare un mezzo efficace per il ripristino di un equilibrio tra i vari diritti in conflitto (diritti privati / pubblici, diritti individuali / aziendali).