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Garante Privacy – diritto all’oblio vs. interesse del pubblico – Provvedimento del 22 ottobre 2015
E’ stato pubblicato il provvedimento del 22 ottobre 2015, con cui il Garante ha fornito alcuni interessanti (e importanti) chiarimenti sulla disciplina del diritto all’oblio online, evidentemente ancora oggetto di dubbi interpretativi nonostante la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja).
In particolare, il Garante ha ribadito come il diritto dell’interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la rimozione dei risultati rinvenibili inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni “inadeguate, non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso”, non venga meno nel caso in cui l’interessato sia un imprenditore di successo. Ciò è confermato non solo dalla corretta lettura delle linee giuda del WP29 (emanate proprio al fine di individuare i criteri per la disamina delle richieste di deindicizzazione ai sensi della sentenza Costeja), ma anche dalla concorde dottrina e giurisprudenza, su tutte Suprema Corte di Cassazione sentenza n.5525/2012.
In parziale accoglimento del ricorso, il Garante ha quindi ordinato a Google la rimozione del link contenente un atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica, che a sua volta riproponeva la tesi di un articolo di stampa già ritrattato dal suo autore e rimosso da altri siti nonché oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo del giudice penale.
Per motivi di natura procedurale, non essendo stato proposto interpello preventivo al titolare del trattamento, non è stata accolta la richiesta di rimozione di un secondo link.