Il 26 febbraio 2018, "IS.I.A.MED.", l'Istituto Italiano per l'Asia e il Mediterraneo, ha avviato un…
barilive.it/barilive vs. barlettalife.it/altamuralife.it
Trib. Bari Sez. spec. p.i.i. – barilive.it/barilive vs. barlettalife.it/altamuralife.it – Domain name, marchi, concorrenza sleale, marchio debole, mancanza capacità distintiva – – Ordinanza 20 agosto 2010
I titolari del progetto editoriale “Live Network” ricorrevano dinanzi al Tribunale delle imprese chiedendo (oltre alle tipiche sanzioni accessorie) “l’immediata cassazione” dei domini barlettalife; altamuralife; e via discorrendo in quanto i domini e i servizi editoriali ivi presenti costituivano violazioni rispettivamente: della testata giornalistica ex artt. 100 e 102 della legge diritto d’autore; dell’art. 2598 c.c. per concorrenza sleale (imitazione servile); e dell’art. 20 (codice consumo) per pubblicità ingannevole. I resistenti – rappresentati dall’Avv. Roberto Manno – si opponevano alle richieste negandone qualsiasi presupposto. All’esito di un’attenta analisi preliminare della capacità distintiva dei segni dei ricorrenti, necessaria qualsiasi delle invocate tutele, il Giudice ha ritenuto che la combinazione “nome città + LIVE” desse luogo alla categoria dei cd. “marchi d’insieme”, in cui gli elemento hanno poca o nessuna distintività. Ciò, insieme alla mancanza di qualsiasi prova di acquisto mediante uso (secondary meaning), essendo necessario un uso effettivo e concreto non essendo sufficiente il possesso di un domain name anche se risalente; o la lamentata aggressione ai danni della redazione “coratolive.it” che dimostrerebbe un grave episodio e non la notorietà/distintività del progetto editoriale. Quanto agli ulteriori profili, anch’essi sono esclusi per la mancanza della capacità distintiva dei nomi a dominio: e ciò, richiamando gli insegnamento della Corte di Cassazione n. 29774/2008, anche in riferimento alla testata giornalistica.